Sentenza del 14 aprile 2021 – Presidente: Dott. Donato Pianta – Consigliere relatore: Dott. Giuseppe Magnoli

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Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione relativa agli interessi a carico del correntista, la banca, per dimostrare l’entità del proprio credito, ha l’onere di produrre tutti gli estratti conto dall’inizio del rapporto, non potendo invocare l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell’ultima registrazione, né il giudice può ritenere che la clausola invalida non abbia trovato applicazione nel periodo in cui mancano gli estratti conto, salvo che la banca abbia allegato e provato la sopravvenuta inettitudine della medesima clausola a disciplinare il rapporto bancario in conformità a quanto in essa previsto (Cass. civ., n. 13258/2017).

Nei rapporti bancari in conto corrente, la banca non può sottrarsi all’onere di provare il proprio credito invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell’ultima registrazione, in quanto tale obbligo, volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all’attività imprenditoriale, non può sollevarla dall’onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore (cfr. Cass. civ., n. 7972/2016).

Nel caso in cui, a seguito dell’impugnazione della sentenza di rigetto (anche parziale) della domanda del creditore, il giudizio, interrottosi per la dichiarazione di fallimento del debitore, sia proseguito dal curatore o nei confronti dello stesso, la sentenza di accertamento del credito eventualmente emessa in riforma di quella di primo grado spiega efficacia nei confronti del fallimento, allo stesso modo di quella di rigetto dell’impugnazione proposta o proseguita dal curatore, in caso di accoglimento della domanda in primo grado (cfr. Cass. civ., n. 26041/2010).

I principi sono stati espressi nel giudizio di appello promosso da una banca avverso la sentenza del Tribunale che aveva accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo promossa da una s.r.l. in liquidazione (poi fallita) e dai suoi fideiussori, revocando il predetto decreto ingiuntivo, emesso in favore della banca appellante.

(Massime a cura di Marika Lombardi)