Sentenza del 15 aprile 2021 – Giudice designato: Dott. Lorenzo Lentini

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Nell’ambito dei servizi di investimento c.d. “esecutivi” non sussiste in capo all’intermediario l’onere di informativa successiva (c.d. on going) nei confronti del cliente, trattandosi di adempimento intrinsecamente incompatibile con la natura istantanea di detti servizi, predicabile invece esclusivamente nell’ambito dei servizi di gestione e di consulenza continuativa. Pertanto, le informazioni iniziali fornite dall’intermediario esauriscono gli obblighi informativi a proprio carico.

Il requisito della forma scritta investe il contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento, non già il singolo ordine, da ritenere a forma libera.

Principio espresso all’esito del giudizio promosso dal cliente di un istituto di credito il quale lamentava di avere subito un danno per avere effettuato investimenti ad alto rischio senza essere stato adeguatamente informato ed anzi essendo stato indotto in errore con artifici e raggiri da parte dei consulenti dell’istituto di credito.

(Massime a cura di Lorena Fanelli)