Sentenza del 14 aprile 2021 – Presidente: Dott. Donato Pianta – Giudice relatore: Dott. Giuseppe Magnoli

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Accertata la nullità del contratto d’investimento, il venir meno della causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali comporta l’applicazione della disciplina dell’indebito oggettivo, di cui agli artt. 2033 ss. c.c., con il conseguente sorgere dell’obbligo restitutorio reciproco, subordinato alla domanda di parte ed all’assolvimento degli oneri di allegazione e di prova, avente ad oggetto, da un lato, le somme versate dal cliente alla banca per eseguire l’operazione e, dall’altro lato, i titoli consegnati dalla banca al cliente e gli altri importi ricevuti a titolo di frutti civili o di corrispettivo per la rivendita a terzi, a norma dell’art. 2038 c.c., con conseguente applicazione della compensazione fra i reciproci debiti sino alla loro concorrenza (Cass. civ., n. 6664/2018).

I principi sono stati espressi nel giudizio di appello promosso avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di restituzione delle obbligazioni indebitamente trattenute dall’investitore, conseguente all’accertamento della nullità del contratto d’investimento, in quanto la firma apposta in calce all’ordine di acquisto dei titoli non sarebbe appartenuta al medesimo.

(Massima a cura di Marika Lombardi)