1

Sentenza del 14 aprile 2021 – Presidente: Dott. Donato Pianta – Consigliere relatore: Dott. Giuseppe Magnoli

Nei
rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità
della pattuizione relativa agli interessi a carico del correntista, la banca,
per dimostrare l’entità del proprio credito, ha l’onere di produrre tutti gli
estratti conto dall’inizio del rapporto, non potendo invocare l’insussistenza
dell’obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data
dell’ultima registrazione, né il giudice può ritenere che la clausola invalida
non abbia trovato applicazione nel periodo in cui mancano gli estratti conto,
salvo che la banca abbia allegato e provato la sopravvenuta inettitudine della
medesima clausola a disciplinare il rapporto bancario in conformità a quanto in
essa previsto (Cass. civ., n. 13258/2017).

Nei
rapporti bancari in conto corrente, la banca non può sottrarsi all’onere di
provare il proprio credito invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservare
le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell’ultima registrazione,
in quanto tale obbligo, volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi
estranei all’attività imprenditoriale, non può sollevarla dall’onere della
prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore (cfr. Cass. civ.,
n. 7972/2016).

Nel
caso in cui, a seguito dell’impugnazione della sentenza di rigetto (anche
parziale) della domanda del creditore, il giudizio, interrottosi per la
dichiarazione di fallimento del debitore, sia proseguito dal curatore o nei
confronti dello stesso, la sentenza di accertamento del credito eventualmente
emessa in riforma di quella di primo grado spiega efficacia nei confronti del
fallimento, allo stesso modo di quella di rigetto dell’impugnazione proposta o
proseguita dal curatore, in caso di accoglimento della domanda in primo grado
(cfr. Cass. civ., n. 26041/2010).

I principi sono stati espressi nel giudizio di appello promosso da una banca avverso la sentenza del Tribunale che aveva accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo promossa da una s.r.l. in liquidazione (poi fallita) e dai suoi fideiussori, revocando il predetto decreto ingiuntivo, emesso in favore della banca appellante.

(Massime
a cura di Marika Lombardi)