Sentenza del 1° febbraio 2021 – Giudice designato: Dott. Lorenzo Lentini

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La disposizione dell’art. 1815 c.c., secondo la quale, se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi, è applicabile solo al caso di interessi corrispettivi.

Il criterio per determinare l’usurarietà del tasso di interesse è quello stabilito da Cass. SS. UU. n. 19597/2020; pertanto, se il tasso convenuto rispetta detto criterio, non potrà definirsi usurario, né potranno essere applicati altri criteri, tra cui il cosiddetto tasso T.E.MO., il quale non dignità giuridica (conf. Trib. Milano, 6.11.2020), trattandosi di riferimento sconosciuto alla normativa, sia primaria che regolamentare.

Principi espressi all’esito di due cause, riunite nel medesimo procedimento, nelle quali l’utilizzatore del contratto di leasing chiedeva dichiararsi la gratuità del contratto ai sensi dell’art. 1815 c.c. per usurarietà del tasso di interesse, mentre il locatore chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento, in conseguenza del mancato pagamento dei canoni.

(Massima a cura di Lorena Fanelli)