Sentenza del 4 febbraio 2021 – Presidente: Dott. Donato Pianta – Consigliere estensore: Dott. Giuseppe Magnoli

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La presenza in atti della copia di un atto notarile, anche se non dichiarata conforme, o se sprovvista di idonea attestazione da parte dell’ufficiale rogante, costituisce di per sé dato più che sufficiente per inferirne la rituale e regolare formazione. Il che conduce a ritenere pienamente valido il contratto di compravendita, con conseguente pari validità dei collegati contratti di locazione finanziaria.

La dichiarazione della concedente di volersi avvalere dell’effetto risolutivo derivante dalla clausola risolutiva espressa ha la funzione di rimettere all’interessato la scelta di avvalersi o meno dell’effetto risolutivo conseguente ai presupposti per la risoluzione, già interamente verificatisi. Invero, i presupposti per la risoluzione di diritto sono costituiti dalla presenza della clausola e dalla ricorrenza della situazione di fatto da essa considerata (e cioè dall’inadempimento nel pagamento del canone), mentre la dichiarazione di risoluzione, per la funzione sua propria, ben può essere espressa anche con l’atto introduttivo del giudizio

Principi espressi a seguito del giudizio di appello promosso dall’utilizzatore di un contratto di leasing immobiliare avverso la sentenza del tribunale che aveva respinto la sua domanda volta a far dichiarare la nullità di un contratto e in subordine la mancata risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore.

(Massime a cura di Lorena Fanelli)