Sentenza del 28 gennaio 2021 – Giudice designato: Dott.ssa Angelica Castellani

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E’ da escludersi l’indeterminatezza delle condizioni economiche del contratto di leasing immobiliare, laddove il testo negoziale contenga tutte le specifiche condizioni economiche praticate al rapporto, tra cui, in particolare: il valore di realizzazione del compendio immobiliare oggetto di leasing, la durata del rapporto, il corrispettivo globale della locazione finanziaria, il numero, la periodicità, la decorrenza e l’ammontare dei canoni, il prezzo per l’eventuale acquisto alla scadenza del contratto, il parametro di indicizzazione, il tasso degli interessi di mora, il tasso interno di attualizzazione e le singole spese.

L’art. 3 della delibera CICR 9.2.2000, in attuazione della delega conferitale dal legislatore del t.u.b., prevede che “nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l’importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento”; pertanto, ricorrendo tali presupposti, è da escludersi l’anatocismo in caso di applicazione dell’interesse moratorio ad una rata già comprensiva di interessi e altri oneri.

La pretesa di conseguire, per il tramite della declaratoria di nullità del saggio dell’interesse moratorio, l’accertamento della gratuità dell’intero rapporto è infondata, posto che, in caso di pattuizione di interessi moratori usurari, l’effetto invalidante di cui al secondo comma dell’art. 1815 c.c. rimarrebbe circoscritto a detto onere e non potrebbe estendersi alla pattuizione relativa all’interesse corrispettivo.

Principi espressi all’esito del giudizio promosso dal concedente al fine di ottenere la risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell’utilizzatore.

(Massime a cura di Lorena Fanelli)