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Sentenza del 1° febbraio 2021 – Giudice designato: Dott. Lorenzo Lentini

La
disposizione dell’art. 1815 c.c., secondo la quale, se sono convenuti interessi
usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi, è applicabile solo al
caso di interessi corrispettivi.

Il
criterio per determinare l’usurarietà del tasso di interesse è quello stabilito
da Cass. SS. UU. n. 19597/2020; pertanto, se il tasso convenuto rispetta detto
criterio, non potrà definirsi usurario, né potranno essere applicati altri
criteri, tra cui il cosiddetto tasso T.E.MO., il quale non dignità giuridica
(conf. Trib. Milano, 6.11.2020), trattandosi di riferimento sconosciuto alla
normativa, sia primaria che regolamentare.

Principi espressi all’esito di due cause, riunite
nel medesimo procedimento, nelle quali l’utilizzatore del contratto di
leasing chiedeva dichiararsi la gratuità del
contratto ai sensi dell’art. 1815 c.c. per usurarietà del tasso di interesse,
mentre il locatore chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto per
inadempimento, in conseguenza del mancato pagamento dei canoni.

(Massima
a cura di Lorena Fanelli)