Sentenza del 5 febbraio 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

image_pdfimage_print

Gli effetti della clausola compromissoria statutariamente prevista non possono estendersi oltre le controversie che hanno ad oggetto diritti disponibili (artt. 34-37 del d.lgs. 17.1.2003, n. 5), ambito nel quale non rientra pacificamente l’azione tesa all’accertamento della nullità del bilancio, venendo in rilievo la tutela di interessi generali, che trascendono la posizione dei soci e vanno ricondotti alla sfera dei terzi i quali, a vario titolo, entrano in contatto con la società.

La legittimazione ad agire del socio per l’impugnazione della deliberazione assembleare è riconosciuta laddove la perdita della qualifica di socio derivi dalla deliberazione impugnata (conf. Trib. Milano, 27.2.2020; Trib. Torino, 13.7.2017).

Laddove risulti accertato che l’entità delle perdite effettive supera il dato riportato nel bilancio approvato (oggetto di impugnazione), il bilancio deve considerarsi non veritiero e pertanto affetto da nullità.

La nullità della deliberazione di approvazione del bilancio si riverbera sulla validità della conseguente deliberazione di adozione dei provvedimenti di cui all’art. 2482-ter c.c.: qualora sia accertato che l’entità delle perdite effettive supera il dato riportato nel bilancio approvato, i provvedimenti assunti con la deliberazione di riduzione del capitale e contemporaneo aumento ad una cifra non inferiore al minimo legale devono ritenersi basati su un presupposto in fatto erroneo e si rivelano insufficienti al ripristino del capitale minimo di legge, con conseguente violazione dell’art. 2482-ter c.c. (conf. Trib. Milano, 25.9.2019). Nel qual caso, trattandosi di norma volta a preservare l’integrità del capitale, a tutela dell’interesse dei terzi, il vizio rilevato determina la nullità della deliberazione per illiceità dell’oggetto (conf. Cass. n. 8221/2007).

I principi sono stati espressi nel giudizio promosso dal socio di minoranza (titolare di una partecipazione pari a un terzo del capitale sociale) di una società a responsabilità limitata di impugnazione delle seguenti deliberazioni assembleari: i) deliberazione dell’assemblea ordinaria di approvazione del bilancio; ii) deliberazione dell’assemblea straordinaria di adozione dei provvedimenti di cui all’art. 2482-ter c.c. A fondamento delle proprie domande, l’attore esponeva che le perdite effettive registrate dalla società sarebbero state significativamente maggiori di quelle risultanti dal bilancio impugnato.

La società si costituiva in giudizio eccependo: i) in via pregiudiziale, l’incompetenza del tribunale ordinario alla luce della clausola compromissoria prevista dallo statuto sociale; ii) in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva del socio, per non avere lo stesso sottoscritto il versamento di capitale deliberato dall’assemblea straordinaria, così perdendo la qualifica di socio; iii) nel merito, la insussistenza dei vizi lamentati dall’attore.

(Massime a cura di Marika Lombardi)