Sentenza del 12 febbraio 2020 – Presidente: Dott. Donato Pianta – Consigliere estensore: Dott. Giuseppe Magnoli

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Ancorché eventualmente ricompresa nel medesimo articolo del contratto, la clausola di determinazione dell’interesse moratorio è autonoma e ben distinta da quella di determinazione dell’interesse corrispettivo. Con la conseguenza che l’eventuale invalidità della clausola relativa al tasso moratorio non si estende a quella relativa all’interesse corrispettivo, che resta valida e pienamente efficace anche nel caso in cui la prima risulti nulla perché usuraria.

Nei mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario, aventi ad oggetto l’una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l’altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento, che sono ontologicamente distinte e rispondono a diverse finalità; di conseguenza, il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all’obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l’autonomia (Cass. Civ., n. 11400/2014). In forza delle limitazioni previste, quindi, dall’art. 1283 c.c., la banca non può pretendere il pagamento degli interessi moratori sul credito scaduto per interessi corrispettivi, con conseguente nullità della clausola in tema di determinazione degli interessi moratori, perché anatocistica.

Il TAEG/ISC è un indicatore che agevola il cliente consumatore nella comprensione dell’effettiva dinamica economica dei vari rapporti contrattuali instaurati con la banca; avendo tale finalità, esso non ha la funzione di integrare la disciplina convenzionale, semmai di agevolarne la comprensione. Quindi la sua presenza o meno è del tutto ininfluente nella prospettiva dell’accertamento circa la determinatezza della pattuizione dell’interesse passivo.

Invero, la pattuizione è indeterminata quando si può interpretare in un senso che conduce ad un risultato, e pure in altro senso che conduce ad un risultato diverso; è viceversa determinata quando univoche ne sono le conseguenze.

Pertanto, si può affermare che vi è determinatezza o determinabilità dell’interesse pattuito quando l’interesse dovuto è correlato ad un dato esterno – quale il tasso Euribor – di cui non sia stata contestata l’oggettiva conoscibilità, così risultando univoco.

Principi espressi a seguito del giudizio di appello promosso dal mutuatario avverso la sentenza del tribunale che aveva respinto la domanda dallo stesso proposta al fine di sentire dichiarare la gratuità del contratto di mutuo per pattuizione di interessi usurari.

(Massime a cura di Lorena Fanelli)