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Sentenza del 12 febbraio 2020 – Presidente: Dott. Donato Pianta – Consigliere estensore: Dott. Giuseppe Magnoli

Ancorché eventualmente ricompresa nel medesimo articolo del contratto, la clausola di determinazione dell’interesse moratorio è autonoma e ben distinta da quella di determinazione dell’interesse corrispettivo. Con la conseguenza che l’eventuale invalidità della clausola relativa al tasso moratorio non si estende a quella relativa all’interesse corrispettivo, che resta valida e pienamente efficace anche nel caso in cui la prima risulti nulla perché usuraria.

Nei
mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di rimborso, nella misura
composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità
di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario, aventi ad
oggetto l’una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l’altra la
corresponsione degli interessi per il suo godimento, che sono ontologicamente
distinte e rispondono a diverse finalità; di conseguenza, il fatto che nella
rata esse concorrano, allo scopo di consentire all’obbligato di adempiervi in
via differita nel tempo, non è sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne
l’autonomia (Cass. Civ., n. 11400/2014).
In forza delle limitazioni previste, quindi, dall’art. 1283 c.c., la banca non
può pretendere il pagamento degli interessi moratori sul credito scaduto per
interessi corrispettivi, con conseguente nullità della clausola in tema di
determinazione degli interessi moratori, perché anatocistica.

Il TAEG/ISC è un indicatore che agevola il cliente
consumatore nella comprensione dell’effettiva dinamica economica dei vari
rapporti contrattuali instaurati con la banca; avendo tale finalità, esso non
ha la funzione di integrare la disciplina convenzionale, semmai di agevolarne la
comprensione. Quindi la sua presenza o meno è del tutto ininfluente nella
prospettiva dell’accertamento circa la determinatezza della pattuizione dell’interesse
passivo.

Invero, la pattuizione è indeterminata quando si
può interpretare in un senso che conduce ad un risultato, e pure in altro senso
che conduce ad un risultato diverso; è viceversa determinata quando univoche ne
sono le conseguenze.

Pertanto, si può affermare che vi è determinatezza
o determinabilità dell’interesse pattuito quando l’interesse dovuto è correlato
ad un dato esterno – quale il tasso Euribor – di cui non sia stata contestata l’oggettiva
conoscibilità, così risultando univoco.

Principi espressi a seguito del giudizio di appello
promosso dal mutuatario avverso la sentenza del tribunale che aveva respinto la
domanda dallo stesso proposta al fine di sentire dichiarare la gratuità del
contratto di mutuo per pattuizione di interessi usurari.

(Massime
a cura di Lorena Fanelli)