La nullità degli ordini di acquisto di strumenti finanziari impartiti ad un intermediario finanziario comporta l’obbligo restitutorio in capo a quest’ultimo di tutte le somme versate, al netto di quanto conseguito in sede di disinvestimento di detti strumenti.
Principio espresso nel contesto di un’azione in cui l’investitore invocava la nullità dei contratti stipulati con l’intermediario finanziario per omessa menzione della facoltà di recesso ex art. 30, c. 7, del Testo Unico della Finanza.
(Massima a cura di Giovanni Maria Fumarola)