Sentenza del 28 novembre 2019, n. 19492 – Giudice estensore: Dott. Lorenzo Lentini

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Ai fini della valutazione della validità e dell’efficacia  di un contratto qualificato come “appendice integrativa di versamento”, che si riferisce ad una polizza assicurativo-finanziaria sottoscritta in precedenza, non rileva l’assenza della previsione del diritto di recesso previsto dal comma 6 dell’art 30  t.u.f.,  trattandosi di un’appendice volta non alla sottoscrizione di un nuovo prodotto, ma unicamente alla corresponsione di un versamento aggiuntivo che si limita a modificare l’ammontare del premio complessivo previsto nella polizza già sottoscritta. La convenienza dell’investimento viene solitamente valutata dal risparmiatore, nei suoi profili essenziali, al momento della sottoscrizione della polizza, non sussistendo dunque, in questa ipotesi, margine per un ripensamento alla base di un eventuale recesso.

Un contratto finanziario (nella fattispecie un’“appendice integrativa di versamento” riferita ad una polizza assicurativo-finanziaria sottoscritta in precedenza) non può essere annullato ex art. 428 c.c. in assenza di un grave pregiudizio per l’autore e della mala fede dell’altro contraente.

Principi espressi nel contesto di una azione volta ad accertare l’invalidità o l’inefficacia dell’appendice di una polizza assicurativo-finanziaria avente ad oggetto la corresponsione di un versamento aggiuntivo finalizzato ad aumentare l’ammontare del premio complessivo della polizza già sottoscritta e, conseguentemente, la responsabilità del promotore finanziario per violazione dei doveri professionali.

(Massima a cura di Giorgio Peli)