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Sentenza del 28 novembre 2019, n. 19492 – Giudice estensore: Dott. Lorenzo Lentini

Ai
fini della valutazione della validità e dell’efficacia  di un contratto qualificato come “appendice
integrativa di versamento”, che si riferisce ad una polizza
assicurativo-finanziaria sottoscritta in precedenza, non rileva l’assenza della
previsione del diritto di recesso previsto dal comma 6 dell’art 30  t.u.f., 
trattandosi di un’appendice volta non alla sottoscrizione di un nuovo
prodotto, ma unicamente alla corresponsione di un versamento aggiuntivo che si
limita a modificare l’ammontare del premio complessivo previsto nella polizza
già sottoscritta. La convenienza dell’investimento viene solitamente valutata
dal risparmiatore, nei suoi profili essenziali, al momento della sottoscrizione
della polizza, non sussistendo dunque, in questa ipotesi, margine per un
ripensamento alla base di un eventuale recesso.

Un
contratto finanziario (nella fattispecie un’“appendice integrativa di versamento”
riferita ad una polizza assicurativo-finanziaria sottoscritta in precedenza)
non può essere annullato ex art. 428 c.c. in assenza di un grave
pregiudizio per l’autore e della mala fede dell’altro contraente.

Principi
espressi nel contesto di una azione volta ad accertare l’invalidità o
l’inefficacia dell’appendice di una polizza assicurativo-finanziaria avente ad
oggetto la corresponsione di un versamento aggiuntivo finalizzato ad aumentare
l’ammontare del premio complessivo della polizza già sottoscritta e,
conseguentemente, la responsabilità del promotore finanziario per violazione
dei doveri professionali
.

(Massima
a cura di Giorgio Peli)