Sentenza del 21 novembre 2019 – Giudice estensore: Dott. Lorenzo Lentini

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L’atteggiarsi del rischio (finanziario) di cambio tra valute, qualora non sia espressamente disciplinato nel regolamento contrattuale, è dinamica che attiene tutt’al più alla sfera dei motivi del contrarre, risolvendosi in un’errata personale valutazione economica della quale ciascuno dei contraenti si assume il rischio e, pertanto, non è idonea a giustificare una pronuncia di annullamento del contratto.

Principio espresso nel contesto di un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso a seguito del parziale inadempimento di una transazione avente per oggetto gli obblighi derivanti da un contratto di leasing.

(Massima a cura di Giovanni Gitti)