Sentenza del 20 novembre 2019 – Presidente relatore: Dott. Donato Pianta

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Il regime del credito derivante dalla condanna alla rifusione delle spese legali, contenuta in una sentenza successiva all’ammissione al concordato preventivo, ma relativa ad un giudizio introdotto anteriormente, va determinato sul rilievo che tale condanna trova causa in fatti generatori accaduti in precedenza. Di conseguenza, la condanna alle spese di lite deve essere fatta risalire ad un momento antecedente alla sua emissione, in quanto essa trae origine in fatti costitutivi (l’azione o la resistenza in giudizio) anteriori. Pertanto, il credito da spese legali vantato dalla parte vittoriosa può essere considerato anteriore all’apertura della procedura, poiché lo stesso, seppur contenuto in una pronuncia giudiziale successiva al decreto di ammissione al concordato, trova il proprio fondamento in un fatto costitutivo verificatosi in epoca precedente, con conseguente attribuzione del rango concorsuale a tale credito.

I principi sono stati espressi nel giudizio di appello promosso da una s.p.a. in liquidazione e in concordato preventivo avverso l’ordinanza del Tribunale che aveva accertato la natura prededucibile del credito sorto in conseguenza dell’emissione della sentenza precedentemente resa tra le parti. Avverso detta ordinanza, la società ha proposto appello chiedendone la totale riforma.

(Massima a cura di Marika Lombardi)