Decreto del 16 agosto 2021 – Presidente relatore: Dott. Gianluigi Canali

image_pdfimage_print

Ai fini dell’estensione della domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti agli istituti di credito è preliminarmente necessario verificare la fondatezza della richiesta, ai sensi dell’art. 182-septies l. fall., atteso che la proposta di ristrutturazione potrà trovare concreta esecuzione esclusivamente in caso di esito positivo della domanda.

In sede di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, in mancanza di opposizione da parte degli interessati, il sindacato del tribunale non è limitato ad un controllo formale della documentazione richiesta, ma comporta anche una verifica di legalità sostanziale, compresa quella relativa all’effettiva esistenza, in termini di plausibilità e ragionevolezza, della garanzia del pagamento integrale dei creditori e, in particolare, tra questi, che i soggetti terzi, estranei al piano di ristrutturazione, godano della effettiva e reale sicurezza in relazione al pagamento dei loro crediti (conf. Cass. n. 12064/2019).

Sebbene gli accordi di ristrutturazione dei debiti siano atti riconducibili all’autonomia privata, è necessario tenere conto della rilevanza pubblicistica del relativo procedimento di omologazione, il quale comporta la sospensione delle azioni cautelari ed esecutive pendenti e, in caso di successivo fallimento, significative deroghe al regime generale dell’insolvenza e, in particolare, al principio della par condicio creditorum. Pertanto, il tribunale deve verificare l’attuabilità, intesa come verifica della capacità del piano di liberare le risorse ivi indicate, soprattutto di cassa, che consentano, da un lato il regolare pagamento dei creditori non aderenti e, dall’altro, la progressiva, anche se non repentina, uscita dell’impresa dalla situazione di crisi.

In sede di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti la relazione dell’esperto: i) deve essere fondata su dati di partenza verificati; ii) deve essere argomentata in modo coerente e logico con riferimento a detti dati; iii) deve essere motivata nelle previsioni degli sviluppi futuri, con particolare riferimento alla capacità del piano industriale di produrre i flussi finanziari necessari a soddisfare i creditori estranei, attraverso l’elaborazione e la valutazione autonoma delle previsioni anche mediante la sottoposizione del piano a ragionevoli stress test.

Principi espressi in ipotesi di domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti presentata da una s.r.l. in liquidazione, con richiesta di estensione, ai sensi dell’art. 182-septies l. fall, agli istituti di credito.

All’esito del giudizio, il Tribunale concedeva l’omologa dell’accordo di ristrutturazione ed estendeva gli effetti previsti dall’accordo – raggiunto con le banche aderenti – agli istituti di credito non aderenti, tenuto conto dell’attuabilità dell’accordo e dell’idoneità dello stesso ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nei termini di legge.

(Massima a cura di Simona Becchetti)