Sentenza del 6 maggio 2021 – Giudice designato: Dott.ssa Marina Mangosi

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Ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il petitum sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio (conf. Cass., Sez. Un., n. 21928/2018).

Qualora il contratto contenga sia una clausola compromissoria sia una clausola che individui il foro territorialmente competente, la coesistenza delle due previsioni – e sempre che la volontà compromissoria dei contraenti sia chiara ed insuscettibile di interpretazioni alternative – deve essere risolta sulla base dei principi di ordine generale in materia di interpretazione delle clausole contrattuali di cui agli artt. 1362, 1° co., e 1363 c.c. e di conservazione del contratto ex art. 1367 c.c., in forza del quale  non solo che il contratto o  sue singole clausole devono essere “interpretate nel senso in cui possano avere un qualche effetto”; ma anche che il contratto “non risulti neppure in parte frustrato e che la sua efficacia potenziale non subisca alcuna limitazione” (conf. Cass. n. 8301/07).

In ipotesi di coesistenza in un contratto di una clausola arbitrale e di una clausola che stabilisca la competenza del tribunale ordinario, il cui contenuto faccia riferimento a tutte le ipotetiche controversie originate dal contratto, l’intenzione delle parti deve essere considerata nel senso della possibilità di poter ricorrere al collegio arbitrale in via alternativa rispetto al ricorso al tribunale non potendosi escludere la giurisdizione statale rispetto al collegio arbitrale, qualora non sia possibile ricostruire la volontà delle parti stesse (conf. Cass. n. 22490/2018).

Principi espressi nel procedimento promosso da una società che aveva stipulato con un Comune due differenti contratti aventi ad oggetto, quanto al primo, la concessione di derivazione idrica relativa a due impianti di produzione idroelettrica e, quanto al secondo, la regolamentazione dei rapporti economici relativamente alla cessione del diritto di superficie da parte del Comune su terreni di sua proprietà interessati dalle opere funzionali allo sfruttamento della concessione. Tali contratti contenevano due clausole apparentemente contrastanti: una clausola compromissoria con la quale veniva deferita ad arbitri ogni controversia e una seconda che devolveva alla competenza esclusiva del foro territorialmente competente qualsiasi controversia insorta in relazione alla validità, esecuzione o interpretazione del contratto.

(Massime a cura di Francesco Maria Maffezzoni)