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Sentenza del 6 maggio 2021 – Giudice designato: Dott.ssa Marina Mangosi

Ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e
giudice amministrativo, rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle
parti, quanto il petitum sostanziale, che va identificato soprattutto in
funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della
posizione dedotta in giudizio (conf. Cass., Sez. Un., n. 21928/2018).

Qualora il contratto contenga sia una clausola compromissoria sia
una clausola che individui il foro territorialmente competente, la coesistenza
delle due previsioni – e sempre che la volontà compromissoria dei contraenti
sia chiara ed insuscettibile di interpretazioni alternative – deve essere
risolta sulla base dei principi di ordine generale in materia di
interpretazione delle clausole contrattuali di cui agli artt. 1362, 1° co., e
1363 c.c. e di conservazione del contratto ex art. 1367 c.c., in forza
del quale  non solo che il contratto
o  sue singole clausole devono essere
“interpretate nel senso in cui possano avere un qualche effetto”; ma anche che
il contratto “non risulti neppure in parte frustrato e che la sua efficacia
potenziale non subisca alcuna limitazione” (conf. Cass. n. 8301/07).

In ipotesi di coesistenza in un contratto di una clausola
arbitrale e di una clausola che stabilisca la competenza del tribunale
ordinario, il cui contenuto faccia riferimento a tutte le ipotetiche
controversie originate dal contratto, l’intenzione delle parti deve essere
considerata nel senso della possibilità di poter ricorrere al collegio
arbitrale in via alternativa rispetto al ricorso al tribunale non potendosi
escludere la giurisdizione statale rispetto al collegio arbitrale, qualora non
sia possibile ricostruire la volontà delle parti stesse (conf. Cass. n.
22490/2018).

Principi espressi nel procedimento promosso da una società che
aveva stipulato con un Comune due differenti contratti aventi ad oggetto,
quanto al primo, la concessione di derivazione idrica relativa a due impianti
di produzione idroelettrica e, quanto al secondo, la regolamentazione dei
rapporti economici relativamente alla cessione del diritto di superficie da
parte del Comune su terreni di sua proprietà interessati dalle opere funzionali
allo sfruttamento della concessione. Tali contratti contenevano due clausole
apparentemente contrastanti: una clausola compromissoria con la quale veniva
deferita ad arbitri ogni controversia e una seconda che devolveva alla
competenza esclusiva del foro territorialmente competente qualsiasi
controversia insorta in relazione alla validità, esecuzione o interpretazione del
contratto.

(Massime a cura di Francesco Maria Maffezzoni)