Ordinanza del 19 marzo 2021 – Giudice designato: Dott. Lorenzo Lentini

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La clausola penale contenuta nel contratto di leasing che prevede che, in caso di risoluzione per inadempimento, il “ricavato dalla vendita del bene” sarà dedotto dal credito residuo non si pone in contrasto con l’art. 1526 c.c., riproducendo le previsioni dell’art. 1, co. 138, l. n. 124/2017, e pertanto deve essere reputata pienamente valida ed efficace (cfr. Cass., S.U., n. 2061/2021).

I principi sono stati espressi nell’ambito del procedimento promosso con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dalla società utilizzatrice di un immobile concesso in leasing, che contestava la pretesa avversaria del pagamento della somma richiesta “a titolo di indennizzo, per i canoni, alla data di risoluzione, non ancora scaduti e del prezzo di eventuale acquisto finale, oltre relativi interessi convenzionali e di mora ed eventuali spese quantificate al momento del pagamento”, rilevando la violazione dell’art. 1526 c.c. e precisando di avere provveduto alla restituzione dell’immobile.

(Massima a cura di Marika Lombardi)