Sentenza del 17 marzo 2021 – Presidente: Dott. Donato Pianta – Consigliere relatore: Dott.ssa Annamaria Laneri

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Nel caso di condotta illecita dell’agente assicurativo, affinché possa operare il principio generale della responsabilità solidale della compagnia assicurativa ex art. 2049 c.c. è sufficiente il rapporto di occasionalità necessaria tra la condotta antigiuridica posta in essere dall’agente assicurativo, anche se privo del potere di rappresentanza, e le incombenze che gli erano state affidate dal preponente, in quanto ciò che rileva è che al terzo in buona fede apparisse in concreto come l’attività posta in essere nei suoi confronti, e che gli ha causato un danno, rientrasse nell’incarico affidato all’agente dalla compagnia assicurativa (cfr. ex multis Cass. civ., n. 6829/2011; n. 12448/2012; n. 18860/2015). Non è, pertanto, richiesto un nesso di causalità fra l’incarico e il danno al terzo.

La condotta del terzo può giungere a interrompere il nesso causale solo allorché gli fosse chiaramente percepibile che la condotta del preposto si poneva in assenza o al di fuori del rapporto con l’intermediario, ovvero fosse consapevolmente coinvolto nell’elusione della disciplina legale posta in essere dal promotore finanziario o ancora quando avesse prestato acquiescenza all’irregolare condotta del preposto (cfr. Cass. civ, n. 30161/2018; n. 32514/2018).

Principi espressi all’esito del giudizio di appello avente ad oggetto l’impugnazione, da parte di una compagnia assicuratrice, della sentenza del tribunale che l’aveva condannata al versamento all’assicurato della somma dallo stesso richiesta a titolo di riscatto della propria polizza; l’appellante sosteneva di non essere tenuta a corrispondere la somma, in quanto non aveva mai ricevuto da parte del proprio agente il versamento di alcuni premi assicurativi, nonostante l’assicurato disponesse di regolare quietanza rilasciata dall’agente stesso.

(Massime a cura di Lorena Fanelli)