Sentenza del 12 febbraio 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

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Il lodo irrituale pronunciato secondo equità emesso a definizione dell’impugnazione della deliberazione assembleare deve ritenersi affetto da nullità per violazione dell’art. 36 del d.lgs. 5/2003, il quale, in relazione alla materia, impone una decisione arbitrale resa secondo diritto e mediante un lodo impugnabile ai sensi dell’art. 829, secondo comma, c.p.c., ossia di un lodo rituale.

I principi sono stati espressi nel giudizio promosso da una società a responsabilità limitata e da alcuni soci al fine di sentire dichiarare inesistente o nullo, ovvero in subordine di vedere annullato, il lodo irrituale emesso dall’arbitro unico in forza di clausola compromissoria statutaria, a definizione dell’impugnazione della deliberazione assembleare promossa dal socio convenuto (titolare di una quota pari al 45% del capitale sociale).

Nel corso del giudizio, il giudice rilevava d’ufficio la questione di potenziale nullità della clausola compromissoria statutaria e del lodo, basato su detta clausola, per contrasto con l’art. 36 del d.lgs. 5/2003, trattandosi di lodo, in materia di validità di deliberazione assembleare, irrituale e pronunciato secondo equità.

(Massima a cura di Marika Lombardi)