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Sentenza del 12 febbraio 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

Il lodo irrituale pronunciato secondo equità
emesso a definizione dell’impugnazione della deliberazione assembleare deve
ritenersi affetto da nullità per violazione dell’art. 36 del d.lgs. 5/2003, il
quale, in relazione alla materia, impone una decisione arbitrale resa secondo
diritto e mediante un lodo impugnabile ai sensi dell’art. 829, secondo comma,
c.p.c., ossia di un lodo rituale.

I principi sono stati espressi nel giudizio
promosso da una società a responsabilità limitata e da alcuni soci al fine di sentire
dichiarare inesistente o nullo, ovvero in subordine di vedere annullato, il
lodo irrituale emesso dall’arbitro unico in forza di clausola compromissoria
statutaria, a definizione dell’impugnazione della deliberazione assembleare
promossa dal socio convenuto (titolare di una quota pari al 45% del capitale
sociale).

Nel corso del giudizio, il giudice rilevava
d’ufficio la questione di potenziale nullità della clausola compromissoria
statutaria e del lodo, basato su detta clausola, per contrasto con l’art. 36
del d.lgs. 5/2003, trattandosi di lodo, in materia di validità di deliberazione
assembleare, irrituale e pronunciato secondo equità.

(Massima a cura di Marika Lombardi)