La genuinità delle sottoscrizioni apposte ad un contratto bancario non può revocarsi in dubbio se corrispondenti a quelle che costituiscono lo specimen depositato presso la banca medesima e se la bontà di queste ultime è incontestata dal soggetto firmatario.
Principio espresso in esito ad un procedimento avente ad oggetto un’opposizione a decreto ingiuntivo e più ampie questioni tuttavia non espressamente trattate dal decisore. Parte attrice opponente lamentava la nullità della fideiussione per mancanza di una valida sottoscrizione.
(Massima a cura di Demetrio Maltese)