Decreto del 15 luglio 2020 – Giudice designato: Dott. Raffaele del Porto

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Il procedimento di volontaria giurisdizione ex art. 1105, ult. co., c.c. non può essere esperito nel caso in cui non sia possibile raggiungere la maggioranza dei comunisti necessaria per revocare il rappresentante comune, posto che detta disposizione disciplina il solo caso in cui l’amministrazione della cosa comune non sia possibile, per inerzia o per contrasto tra i comunisti sull’amministrazione (in questa seconda ipotesi, infatti, non si tratta di supplire ad una mera inerzia della maggioranza – conseguente a dissidi tra soci o al mero disinteresse alla gestione – ma di risolvere un contrasto tra uno o più comunisti e l’amministratore nominato, attività che ha un evidente risvolto contenzioso).

Principio espresso nell’ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione ex art. 1105, ult. co., c.c. proposto da una comproprietaria di un pacchetto azionario a fronte di un conflitto di interessi in capo al rappresentante comune di detto pacchetto nell’esercizio delle sue funzioni.

(Massima a cura di Giovanni Maria Fumarola)