Sentenza del 17 marzo 2020 – Presidente relatore: Dott. Raffaele Del Porto

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Nell’ambito di una offerta pubblica di acquisto (OPA), il comunicato di cui all’art. 103, c. 3, T.U.F., ai sensi del quale gli amministratori della società emittente devono comunicare ogni dato utile per l’apprezzamento dell’offerta e la propria valutazione sulla medesima, contiene, quanto alla seconda parte del comunicato, una mera valutazione e non un giudizio (in senso stretto, avente ad oggetto fatti oggettivamente accertabili), dunque una determinazione di valore avente carattere necessariamente soggettivo, avendo ad oggetto situazioni suscettibili – per loro natura – di vario apprezzamento.

La responsabilità̀ degli amministratori della società emittente per inesattezze o carenze del comunicato ex art. 103 T.U.F. potrà essere affermata solo quando risultino omesse (o false) informazioni rilevanti in ordine ai dati realmente utili per l’apprezzamento dell’offerta ovvero quando la valutazione operata dall’organo gestorio si fondi su presupposti macroscopicamente errati o risulti in palese contrasto con le informazioni correttamente acquisite ovvero ancora in ulteriori casi patologici quali quelli di abuso di potere, conflitto di interessi e altri della medesima natura.

Dato che l’adesione degli attori all’OPA non avrebbe comportato il necessario perfezionamento della vendita delle rispettive azioni, potendo l’efficacia dell’OPA venir meno per effetto del mancato avveramento di una delle due condizioni (o di entrambe le condizioni) alle quali l’offerta era assoggettata, il danno lamentato dagli attori si caratterizzerebbe come danno da perdita di una mera chance.

Il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di chance – che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione – ha l’onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev’essere conseguenza immediata e diretta (Cass. n. 1752/2005).

L’aver mantenuto la proprietà (di gran parte) delle azioni per circa due anni a seguito dell’insuccesso dell’OPA e sino al definitivo azzeramento del valore del titolo induce a valutare come plausibile l’ipotesi della volontà di conservare le proprie partecipazioni nella prospettiva di un effettivo rilancio della società. Da tale valutazione deriverebbe un difetto di idonea prova della sussistenza di un effettivo nesso causale fra il
– preteso – illecito oggetto di contestazione e le conseguenze lesive lamentate.

Principi espressi in occasione del rigetto della domanda ex art. 2395 c.c. presentata da alcuni soci della società nei confronti degli amministratori della stessa al momento dei fatti contestati.

In particolare, gli attori lamentavano di aver subito un danno in ragione del contenuto asseritamene inadeguato – per carenza ed inesattezza delle informazioni fornite – del comunicato ex art. 103, c. 3, d.lgs. n. 58/1998 diffuso dal consiglio di amministrazione in occasione dell’offerta pubblica di acquisto (OPA) totalitaria sulle azioni della società, nel quale era stato espresso parere negativo che aveva indotto gli stessi a non aderire all’OPA determinandone l’insuccesso.

Le vicende successive della società hanno portato ad un azzeramento del valore del titolo azionario avendo la stessa presentato domanda di concordato preventivo di tipo liquidatorio.

(Massime a cura di Giorgio Peli)