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Sentenza del 17 marzo 2020 – Presidente relatore: Dott. Raffaele Del Porto

Nell’ambito
di una offerta pubblica di acquisto (OPA), il comunicato di cui all’art. 103,
c. 3, T.U.F., ai sensi del quale gli amministratori della società emittente
devono comunicare ogni dato utile per l’apprezzamento dell’offerta e la propria
valutazione sulla medesima, contiene, quanto alla seconda parte del comunicato,
una mera valutazione e non un giudizio (in senso stretto, avente ad oggetto
fatti oggettivamente accertabili), dunque una determinazione di valore avente
carattere necessariamente soggettivo, avendo ad oggetto situazioni suscettibili
– per loro natura – di vario apprezzamento.

La
responsabilità̀ degli amministratori della società emittente per inesattezze o
carenze del comunicato ex art. 103 T.U.F. potrà essere affermata solo
quando risultino omesse (o false) informazioni rilevanti in ordine ai dati
realmente utili per l’apprezzamento dell’offerta ovvero quando la valutazione
operata dall’organo gestorio si fondi su presupposti macroscopicamente errati o
risulti in palese contrasto con le informazioni correttamente acquisite ovvero
ancora in ulteriori casi patologici quali quelli di abuso di potere, conflitto
di interessi e altri della medesima natura.

Dato
che l’adesione degli attori all’OPA non avrebbe comportato il necessario
perfezionamento della vendita delle rispettive azioni, potendo l’efficacia
dell’OPA venir meno per effetto del mancato avveramento di una delle due
condizioni (o di entrambe le condizioni) alle quali l’offerta era assoggettata,
il danno lamentato dagli attori si caratterizzerebbe come danno da perdita di
una mera chance.

Il
creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i
danni derivanti dalla perdita di chance
– che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un
determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un’entità
patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di
autonoma valutazione – ha l’onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o
secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei
presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla
condotta illecita della quale il danno risarcibile dev’essere conseguenza
immediata e diretta (Cass. n. 1752/2005).

L’aver
mantenuto la proprietà (di gran parte) delle azioni per circa due anni a
seguito dell’insuccesso dell’OPA e sino al definitivo azzeramento del valore
del titolo induce a valutare come plausibile l’ipotesi della volontà di
conservare le proprie partecipazioni nella prospettiva di un effettivo rilancio
della società. Da tale valutazione deriverebbe un difetto di idonea prova della
sussistenza di un effettivo nesso causale fra il
– preteso – illecito oggetto di contestazione e le conseguenze lesive
lamentate.

Principi
espressi in occasione del rigetto della domanda ex art. 2395 c.c. presentata da
alcuni soci della società nei confronti degli amministratori della stessa al
momento dei fatti contestati.

In
particolare, gli attori lamentavano di aver subito un danno in ragione del
contenuto asseritamene inadeguato – per carenza ed inesattezza delle
informazioni fornite – del comunicato ex art. 103, c. 3, d.lgs. n. 58/1998
diffuso dal consiglio di amministrazione in occasione dell’offerta pubblica di
acquisto (OPA) totalitaria sulle azioni della società, nel quale era stato
espresso parere negativo che aveva indotto gli stessi a non aderire all’OPA
determinandone l’insuccesso.

Le vicende successive della società hanno portato ad un azzeramento del valore del titolo azionario avendo la stessa presentato domanda di concordato preventivo di tipo liquidatorio.

(Massime a cura di Giorgio Peli)