Sentenza del 29 gennaio 2020 – Presidente: Dott. Donato Pianta – Consigliere relatore: Dott. Giuseppe Magnoli

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In relazione ai mutui chirografari ratealizzati deve ritenersi valevole la regola generale di cui all’art.1819 cc, secondo il quale “se è stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutuate e il mutuatario non adempie l’obbligo del pagamento anche di una sola rata, il mutuante può chiedere, secondo le circostanze, l’immediata restituzione dell’intero”.

Il criterio di ammortamento alla francese, ovvero a rate costanti,  non dà di per sé origine all’applicazione di interessi anatocistici, in violazione dell’art.1283 cc, come chiarito dalla sentenza n. 11400/2014 della Cassazione: “nei c.d. mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario – aventi ad oggetto l’una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l’altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento – che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all’obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l’autonomia”.

L’art.3 della delibera CICR del 9 febbraio 2000 ha stabilito che, nelle operazioni di finanziamento in cui il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l’importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Non può pertanto ritenersi illecita ex art.1283 cc la pattuita applicazione dell’interesse moratorio (al tasso convenzionale) sull’intera rata scaduta, essendo questa comprensiva sia di una quota capitale, sia anche di una quota di interessi.

Non sono in senso stretto qualificabili come fideiussioni per obbligazioni future quelle rilasciate a garanzia di un finanziamento contestualmente erogato, e perciò per obbligazione ben individuata, e non indeterminata, ed inoltre presente, e non futura.

Dal principio di accessorietà deriva che non si può chiedere al garante ciò che non è possibile richiedere al debitore principale; la conseguenza di tale regola, per il caso di invalidità di un contratto di finanziamento,  è soltanto che al garante, così come al debitore principale, non si può richiedere l’adempimento di obbligazioni correlate a pattuizioni invalide, mentre permane intatto, per il mutuatario, l’obbligo della restituzione della somma ricevuta a prestito, e, quindi, per il fideiussore, l’obbligo, per accessorietà, di garantire detta obbligazione.

In caso di mutuo di scopo, l’effettiva attuazione da parte del mutuatario degli obiettivi indicati nella clausola non appare idonea ad apportare utilità alcuna alla parte mutuante, il cui unico interesse, giuridicamente apprezzabile, risulta quindi essere quello alla tempestiva restituzione delle somme erogate, con gli interessi pattuiti. Il che riconduce la fattispecie all’ipotesi della mera enunciazione dei motivi dell’atto da parte del mutuatario, come tale certamente inconferente. Ciò conduce ad escludere la prospettata nullità dei due finanziamenti per inottemperanza dello scopo pattuito.

Laddove non previsto da una specifica clausola negoziale, le obbligazioni derivanti rispettivamente dal mutuo e dal rapporto di conto corrente sono tra loro autonome: infatti, l’obbligo restitutorio in capo al mutuatario permane immutato sia in caso di impiego della somma erogatagli per la finalità prospettata, e cioè ad estinzione totale o parziale del saldo negativo di conto corrente, sia in caso di impiego di essa per altre finalità; inoltre, l’estinzione totale o parziale del saldo negativo di conto corrente ha luogo indipendentemente dalla provenienza della provvista, sia quindi che derivi dal finanziamento in questione, sia che derivi da conferimento di capitale da parte dei soci o da finanziamento da parte di altri intermediari.

E’ da escludersi la nullità del mutuo per indeterminatezza del tasso di finanziamento laddove la determinazione del tasso di interesse, con riferimento al periodo di variabilità, è realizzata mediante richiamo a parametri di formazione esterna, di indubbia conoscibilità, e di non equivoca applicazione.

Principi espressi a seguito dell’impugnazione della sentenza con la quale il tribunale aveva confermato il decreto ingiuntivo emesso, a favore dell’istituto di credito, per il pagamento della somma residua del contratto di mutuo del quale gli appellanti erano fideiussori. Gli appellanti hanno argomentato la propria domanda sostenendo la nullità del contratto di mutuo.

(Massime a cura di Lorena Fanelli)