Sentenza del 29 gennaio 2020 – Presidente: Dott. Donato Pianta – Consigliere relatore: Dott. Giuseppe Magnoli
In relazione ai mutui chirografari ratealizzati deve ritenersi
valevole la regola generale di cui all’art.1819 cc, secondo il quale “se è
stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutuate e il mutuatario non
adempie l’obbligo del pagamento anche di una sola rata, il mutuante può
chiedere, secondo le circostanze, l’immediata restituzione dell’intero”.
Il criterio di ammortamento alla
francese, ovvero a rate costanti, non dà
di per sé origine all’applicazione di interessi anatocistici, in violazione
dell’art.1283 cc, come chiarito dalla sentenza n. 11400/2014 della Cassazione:
“nei c.d. mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di
rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi,
attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico
del mutuatario – aventi ad oggetto l’una la restituzione della somma ricevuta
in prestito e l’altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento –
che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che
nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all’obbligato di
adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la
natura né ad eliminarne l’autonomia”.
L’art.3 della delibera CICR del 9
febbraio 2000 ha stabilito che, nelle operazioni di finanziamento in cui il
rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze
temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l’importo
complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente
stabilito, produrre interessi dalla data di scadenza e sino al momento del
pagamento. Non può pertanto ritenersi illecita ex art.1283 cc la pattuita
applicazione dell’interesse moratorio (al tasso convenzionale) sull’intera rata
scaduta, essendo questa comprensiva sia di una quota capitale, sia anche di una
quota di interessi.
Non sono in senso stretto qualificabili
come fideiussioni per obbligazioni future quelle rilasciate a garanzia di un
finanziamento contestualmente erogato, e perciò per obbligazione ben
individuata, e non indeterminata, ed inoltre presente, e non futura.
Dal principio di accessorietà deriva
che non si può chiedere al garante ciò che non è possibile richiedere al
debitore principale; la conseguenza di tale regola, per il caso di invalidità
di un contratto di finanziamento, è
soltanto che al garante, così come al debitore principale, non si può
richiedere l’adempimento di obbligazioni correlate a pattuizioni invalide,
mentre permane intatto, per il mutuatario, l’obbligo della restituzione della
somma ricevuta a prestito, e, quindi, per il fideiussore, l’obbligo, per
accessorietà, di garantire detta obbligazione.
In caso di mutuo di scopo, l’effettiva
attuazione da parte del mutuatario degli obiettivi indicati nella clausola non
appare idonea ad apportare utilità alcuna alla parte mutuante, il cui unico
interesse, giuridicamente apprezzabile, risulta quindi essere quello alla
tempestiva restituzione delle somme erogate, con gli interessi pattuiti. Il che riconduce la fattispecie all’ipotesi della
mera enunciazione dei motivi dell’atto da parte del mutuatario, come tale
certamente inconferente. Ciò conduce ad escludere la
prospettata nullità dei due finanziamenti per inottemperanza dello scopo
pattuito.
Laddove non previsto da una specifica
clausola negoziale, le obbligazioni derivanti rispettivamente dal mutuo e dal
rapporto di conto corrente sono tra loro autonome: infatti, l’obbligo
restitutorio in capo al mutuatario permane immutato sia in caso di impiego
della somma erogatagli per la finalità prospettata, e cioè ad estinzione totale
o parziale del saldo negativo di conto corrente, sia in caso di impiego di essa
per altre finalità; inoltre, l’estinzione totale o parziale del saldo negativo
di conto corrente ha luogo indipendentemente dalla provenienza della provvista,
sia quindi che derivi dal finanziamento in questione, sia che derivi da
conferimento di capitale da parte dei soci o da finanziamento da parte di altri
intermediari.
E’ da escludersi la nullità del mutuo
per indeterminatezza del tasso di finanziamento laddove la determinazione del
tasso di interesse, con riferimento al periodo di variabilità, è realizzata
mediante richiamo a parametri di formazione esterna, di indubbia conoscibilità,
e di non equivoca applicazione.
Principi espressi a seguito dell’impugnazione della sentenza con
la quale il tribunale aveva confermato il decreto ingiuntivo emesso, a favore
dell’istituto di credito, per il pagamento della somma residua del contratto di
mutuo del quale gli appellanti erano fideiussori. Gli appellanti hanno
argomentato la propria domanda sostenendo la nullità del contratto di mutuo.
(Massime a cura di Lorena Fanelli)