Sentenza del 10 luglio 2019 – Presidente estensore: Dott. Giuseppe Magnoli

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In caso di leasing c.d. traslativo, è applicabile la disciplina dell’art. 1526 c.c., cosicché, laddove una clausola delle condizioni generali di contratto preveda l’acquisizione definitiva in capo al concedente dei canoni già riscossi, la situazione è certamente da ricondursi a quella descritta dal secondo comma della norma citata. Pertanto, non è ammissibile la domanda di restituzione dei canoni corrisposti, che vengono trattenuti a titolo di indennità, potendo l’utilizzatore chiedere esclusivamente la riduzione dell’indennità convenuta, se eccessiva.

Principi espressi a seguito dell’appello proposto dal curatore del fallimento di un’impresa utilizzatrice avverso la sentenza del Tribunale che, dopo aver dichiarato la risoluzione del contratto di leasing per inadempimento di quest’ultima, aveva disatteso la domanda dalla stessa formulata, volta ad ottenere la restituzione dei canoni pagati.

(Massima a cura di Lorena Fanelli)