Sentenza del 5 aprile 2019 – Presidente: dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: dott.ssa Alessia Busato

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Non può applicarsi analogicamente alle società a responsabilità limitata la disciplina del recesso previsto per le società per azioni nella parte in cui si prevede un termine per l’approvazione della deliberazione di scioglimento della società, la quale impedisce al socio che abbia diritto di recedere di farlo e, ove abbia già esercitato il diritto, rende inefficace lo stesso.

Pertanto, il termine per deliberare lo scioglimento della società di cui all’art. 2437 co. 4 c.c. è libero, potendo la società in qualunque momento assumere questa decisione, pur rimanendo possibile per il socio recedente impugnare tale delibera per abuso di potere.

La Corte si è pronunciato sul caso dell’esercizio del diritto di recesso per causa statutaria, in seguito al quale – e prima della liquidazione del valore della partecipazione del socio recedente – la società ha alienato un immobile di sua proprietà, così diminuendo la consistenza patrimoniale utile per liquidare la quota del socio recedente.

(Massima a cura di Demetrio Maltese)