Sentenza del 27 marzo 2019 (Presidente: Dott. Donato Pianta – Consigliere relatore: Dott. Giuseppe Magnoli)

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In tema d’intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall’art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell’investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, e non anche quella dell’intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” (cfr. Cass., SS.UU., n. 898/2018). Da ciò ne deriva che se il contratto di conto corrente e il contratto di mutuo, redatti per iscritto, recano il timbro della società correntista e mutuataria e la firma del suo legale rappresentante, il requisito di forma prescritto a pena di nullità deve ritenersi soddisfatto.

I principi sono stati espressi nel giudizio di appello promosso da una banca avverso la sentenza del Tribunale emessa all’esito dell’opposizione a decreto ingiuntivo promossa da una s.r.l. e dai suoi fideiussori.

Peraltro in tale procedimento la parte appellata aveva censurato l’erroneità del rigetto, contenuto nella sentenza appellata, dell’eccezione di nullità per difetto di forma scritta dei rapporti di conto corrente e di mutuo dalla stessa sollevata in primo grado.

(Massima a cura di Marika Lombardi)