Ordinanza del 26 luglio 2017 – Presidente: dott. Stefano Rosa, Giudice relatore: dott. Stefano Franchioni

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Secondo l’interpretazione preferibile, l’art. 591-ter c.p.c. disciplina un rimedio – quello del reclamo al giudice dell’esecuzione contro gli atti del professionista delegato – di natura “preventiva”, funzionale cioè a consentire l’intervento giudiziale nel corso delle operazioni di vendita in caso di “difficoltà”, prima che dette operazioni giungano a compimento; conseguentemente, non può trovare accoglimento il ricorso ex art. 591-ter c.p.c. promosso dopo la conclusione delle operazioni di vendita, non essendo, peraltro, tale strumento processuale, utilmente proponibile nemmeno al fine di ottenere la sospensione dell’efficacia del decreto di trasferimento, nonché della validità del precetto notificato, la cui opposizione può essere eventualmente proposta, ricorrendone i presupposti, nelle forme di cui all’art. 615 c.p.c.

I principi sono stati espressi nel giudizio di reclamo promosso, ex artt. 591-ter e 669-terdecies c.p.c., dal debitore esecutato avverso il provvedimento di aggiudicazione emesso a conclusione delle operazioni di vendita.

Il ricorrente, in particolare, chiedeva (con contestuale istanza di sospensione) l’accertamento dell’inefficacia di tale atto, nonché di quelli presupposti, connessi e consequenziali, fondata sull’inapplicabilità della disciplina di cui art. 571, co. 2, c.p.c., in quanto, in tesi, l’esperimento di vendita avrebbe dovuto considerarsi “prosecuzione di (altra) precedentemente sospesa”. Sul punto il Tribunale, accertata l’inammissibilità delle domande proposte, ha rigettato il reclamo, confermando il provvedimento impugnato.

(Massima a cura di Marika Lombardi)