Decreto del 12 febbraio 2016 – Presidente: dott. Stefano Rosa – Giudice relatore: dott.ssa Angelina Augusta Baldissera

image_pdfimage_print

L’apertura della procedura di liquidazione del patrimonio del debitore che versa in stato di sovraindebitamento presuppone, come pure si desume dalla disposizione di cui all’art. 14 quinquies della l. n. 3 del 2012, che la domanda di liquidazione soddisfi integralmente i requisiti di cui all’art. 14 ter della legge medesima.

Deve ritenersi che, ai fini dell’integrazione del requisito di cui alla lett. a), relativo, da un lato, all’indicazione della causa dell’indebitamento e, dall’altro, alla diligenza impiegata dal debitore nell’assumere obbligazioni, sia necessario offrire al giudice una relazione particolareggiata. Sicché, in mancanza di quest’ultima, per il primo aspetto, non è sufficiente il generico riferimento allo stato di crisi del settore di mercato in cui operano le società amministrate o partecipate dal debitore; mentre, per il secondo aspetto, la mole e la natura delle esposizioni del debitore possono essere sintomatiche, di per sé stesse, di un difetto di diligenza nell’assumere obbligazioni.

Infine, la documentazione prodotta dal proponente, di cui alla lett. c) dell’art. 14 ter, ai fini dell’ammissibilità della domanda, nonché del giudizio di completezza e attendibilità, di cui alla lett. e) della disposizione medesima, deve consentire una compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del debitore, in una prospettiva di sviluppo temporale tendenzialmente riferibile al quinquennio.

Principi applicati in ipotesi di accoglimento di reclamo avverso il decreto di apertura del procedimento di liquidazione previsto agli artt. 14 ter e seguenti della l. n. 3 del 2012.

(Massima a cura di Marika Lombardi)