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Decreto del 12 febbraio 2016 – Presidente: dott. Stefano Rosa – Giudice relatore: dott.ssa Angelina Augusta Baldissera

L’apertura della procedura di liquidazione del patrimonio del debitore che
versa in stato di sovraindebitamento presuppone, come pure si desume dalla
disposizione di cui all’art. 14 quinquies della l. n. 3 del 2012, che
la domanda di liquidazione soddisfi integralmente i requisiti di cui all’art.
14 ter della legge medesima.

Deve ritenersi che, ai fini dell’integrazione del requisito di cui alla
lett. a), relativo, da un lato, all’indicazione della causa
dell’indebitamento e, dall’altro, alla diligenza impiegata dal
debitore nell’assumere obbligazioni, sia necessario offrire al giudice una
relazione particolareggiata. Sicché, in mancanza di quest’ultima, per il primo
aspetto, non è sufficiente il generico riferimento allo stato di crisi del
settore di mercato in cui operano le società amministrate o partecipate dal
debitore; mentre, per il secondo aspetto, la mole e la natura delle esposizioni
del debitore possono essere sintomatiche, di per sé stesse, di un difetto di
diligenza nell’assumere obbligazioni.

Infine, la documentazione prodotta dal proponente, di cui alla lett. c)
dell’art. 14 ter, ai fini dell’ammissibilità della domanda, nonché del
giudizio di completezza e attendibilità, di cui alla lett. e) della
disposizione medesima, deve consentire una compiuta ricostruzione della
situazione economica e patrimoniale del debitore, in una prospettiva di
sviluppo temporale tendenzialmente riferibile al quinquennio.

Principi applicati in ipotesi di accoglimento di reclamo avverso il
decreto di apertura del procedimento di liquidazione previsto agli artt. 14
ter
e seguenti della l. n. 3 del 2012.

(Massima a cura di Marika Lombardi)