La responsabilità degli amministratori di s.r.l. verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, già prima della novella dell’art. 2476, c. 6, c.c. operata dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, era principio affermato dalla giurisprudenza (sul punto, cfr. Cass. n. 23452/2019), applicando analogicamente l’art. 2394 c.c.
Qualora la gestione ordinaria di una società a responsabilità limitata sia di fatto cessata tramutandosi in una gestione sostanzialmente liquidatoria e l’attivo patrimoniale sia insufficiente a soddisfare il ceto creditorio, dovrà essere rispettato dall’organo amministrativo il principio della par condicio creditorum nel pagamento dei debiti della società, salvi gli eventuali diritti di preferenza dei creditori aventi una causa di prelazione, a pena di responsabilità ex art. 2394 c.c. o ex art. 2476, c. 6, c.c., nel testo attualmente vigente. L’organo amministrativo risponde pertanto nei confronti dei creditori non soddisfatti per l’inadempimento dei doveri di conservazione del patrimonio sociale nella peculiare conformazione – comportante il rispetto della regola della par condicio creditorum pur in una fase antecedente al formale avvio del procedimento di liquidazione – che questi assumono nello scenario evocato.
In presenza dei presupposti summenzionati (gestione sostanzialmente liquidatoria e attivo patrimoniale insufficiente a soddisfare l’intero ceto creditorio), il mancato rispetto da parte dell’organo amministrativo del principio della par condicio creditorum nel pagamento dei debiti della società, secondo il loro ordine di preferenza, espone altresì gli amministratori a responsabilità ex art. 2395 c.c. o ex art. 2476, c. 7, c.c., nella versione attualmente vigente, nei confronti del creditore pretermesso nel pagamento dei debiti sociali in violazione della par condicio creditorum e, pertanto, direttamente danneggiato dalla condotta degli amministratori.
Princìpi espressi nell’ambito di un giudizio di primo grado, promosso da un creditore di una società a responsabilità limitata nei confronti dell’amministratore unico, deducendo la responsabilità dell’amministratore per avere omesso, in violazione del principio della par condicio creditorum, il pagamento del suo credito (in parte garantito da privilegio) – diversamente da altri crediti anche di rango inferiore vantati pure da imprese riconducibili al convenuto – in una situazione di cessazione della gestione ordinaria della società e avvio di fatto della liquidazione.
(Massime a cura di Giovanni Gitti)