In materia di contratto di appalto di fornitura non sussiste un divieto generale di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori, ma una regola generale che la stazione appaltante, nella sua discrezionalità, può ben derogare senza che tale decisione sia sindacabile dalla controparte contrattuale che, nel momento in cui ha deciso di partecipare alla gara e di concludere il contratto, era a conoscenza della portata delle obbligazioni assunte.
In caso di inadempimento dell’appaltatore la facoltà della stazione appaltante di sciogliersi dal contratto, ai sensi dell’art. 108 del Codice degli Appalti, concorre autonomamente con quella di apporre una clausola risolutiva espressa, espressione di una posizione non autoritativa ma paritetica della P.A. e governata dalla disciplina civilistica (Cfr. Cass. n. 21740/2016).
Principi espressi nell’ambito di un giudizio promosso da una società volto ad accertare la risoluzione di un contratto d’appalto con effetto retroattivo e a far condannare l’appaltatore alla restituzione di quanto trattenuto a seguito dell’intervenuta risoluzione del contratto e al pagamento delle penali.
(Massime a cura di Edoardo Abrami)