In materia di società semplice, il diritto del socio a percepire la sua quota di utili è subordinato all’approvazione del rendiconto (sostanzialmente equivalente ad un bilancio di esercizio), in conformità all’art. 2262 c.c. La presentazione di dichiarazioni fiscali o il versamento di imposte non possono surrogare tale rendiconto, essendo la predisposizione ed approvazione del rendiconto medesimo presupposto di liquidità del credito del socio. Pertanto, il credito azionato monitoriamente non può ritenersi liquido ed esigibile in assenza di tale approvazione.
Princìpi espressi in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, richiesto da un socio contro la società per il pagamento di un credito derivante da utili asseritamente non distribuiti. Il Tribunale ha respinto l’eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dalla parte opponente in base alla clausola compromissoria prevista dall’atto costitutivo, la quale prevedeva che “… ciascuna delle parti nomini un proprio arbitro, ed il terzo verrà nominato dai primi due …”, ritenendola nulla per violazione di norme imperative, in quanto non rispondente ai requisiti di cui agli artt. 223-bis e 223-duodecies c.p.c. Inoltre, i patti sociali prevedevano una particolare modalità di approvazione del bilancio statuendo che “alla fine di ogni esercizio i soci, congiuntamente, procederanno alla redazione dell’inventario, sulle risultanze del quale e della contabilità sociale, redigeranno il resoconto della gestione ed il bilancio”. Ciò non era avvenuto nel caso di specie, dal momento che un solo socio aveva la gestione ed il controllo degli affari sociali.
(Massima a cura di Demetrio Maltese)