Ove il consorzio non sia costituito in forma di società in forza dell’art. 2615-ter c.c., la normativa che presiede all’impugnazione delle delibere delle società di capitali e delle cooperative per azioni non può essere trasposta automaticamente al settore dell’impugnazione delle delibere consortili. In particolare, all’azione cautelare volta a ottenere la sospensione dell’efficacia della delibera di esclusione dal consorzio, si applica la disciplina di cui all’art. 700 c.p.c., secondo il procedimento delineato dall’art. 2606, c. 2, c.c., e non quella prevista dall’art. 2378, c. 3, c.c. (cfr. Trib. Matera 10.11.2001).
Tra le delibere impugnabili entro il termine decadenziale di trenta giorni di cui all’art. 2606 c.c., sebbene i riferimenti testuali della disposizione menzionata alla “maggioranza dei consorziati” e ai “consorziati assenti” evochino lo schema assembleare, rientrano anche le deliberazioni assunte dal consiglio direttivo, come sembra ragionevolmente intendersi dalla genericità della rubrica di tale articolo e dal richiamo, al primo comma, alle delibere relative “all’attuazione dell’oggetto del consorzio”.
La comunicazione della delibera di esclusione svolge la mera funzione di informare il consorziato delle ragioni ritenute in concreto dall’organo deliberante giustificative dell’esclusione; rispetto a tali motivazioni, il giudice dovrà verificare la coerenza con le previsioni di legge e di statuto, oltre ad accertarne la congruità (cfr. Trib. Venezia, 2.2.2023).
Princìpi espressi in un’ordinanza di rigetto di una istanza cautelare, promossa in pendenza di una causa di merito, finalizzata alla sospensione dell’efficacia della decisione di esclusione del ricorrente da un consorzio pronunciata dal consiglio direttivo del consorzio stesso. Il Tribunale ha rigettato il ricorso per l’inosservanza del termine di decadenza di cui all’art. 2606, c. 2, c.c., rilevando altresì la carenza del fumus boni iuris e del periculum in mora nel caso di specie.
(Massime a cura di Giovanni Gitti)