Corte d’Appello di Brescia, sentenza del 9 febbraio 2023, n. 240 – piano di ammortamento alla francese, determinatezza o determinabilità degli interessi, TAEG/ISC, interessi usurari

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In relazione al piano d’ammortamento a rata costante, c.d. alla francese, la quota interessi essendo sempre calcolata sul capitale da restituire non genera alcun anatocismo. Tal sorta di ammortamento, così come tutte le forme di rimborso che prevedano il pagamento annuo degli interessi sul debito ancora esistente, configura una situazione equivalente a quella conseguente all’utilizzo dell’interesse composto, la cui formula viene impiegata per il solo calcolo dell’importo della rata costante. Ciò, tuttavia, non toglie che, una volta fissato l’importo della rata, gli interessi in essa ricompresi siano calcolati sempre e solo sul capitale residuo e non su interessi già maturati, escludendosi così ogni forma di anatocismo.

In merito alla determinatezza o determinabilità dell’oggetto dell’obbligazione accessoria relativa agli interessi, è indispensabile che gli elementi estrinseci o i parametri della determinazione degli interessi – ad un tasso diverso da quello legale – siano specifici. Pertanto, si ha indeterminatezza quando le clausole richiedono la necessità di una scelta applicativa tra più alternative possibili, ciascuna delle quali comportante l’applicazione di tassi di interessi diversi e, dunque, non determinate o determinabili nel loro oggetto come richiesto dagli artt. 1418 e 1346 c.c.; mentre la determinabilità è definibile come la possibilità di identificare chiaramente l’oggetto sulla base dagli elementi prestabiliti dalle parti.

Laddove il piano di ammortamento dia attuazione a criteri di calcolo difformi da quelli previsti in contratto o non risulti chiaro quali siano i criteri di calcolo e le varie componenti di determinazione della rata ovvero ancora nell’ipotesi di difformità tra entità del capitale finanziato e rata di ammortamento, ciò non comporta che il tasso risulti indeterminato, in quanto la determinatezza o meno va valutata ex ante e in riferimento alla clausola contrattuale. Pertanto, l’eventuale discrasia sulla modalità di calcolo della rata comporta una rimodulazione del piano di rimborso mediante la corretta determinazione della rata e dell’interesse.

In materia di TAEG/ISC, in quanto espressione in termini percentuali del costo complessivo del finanziamento, deve escludersi che esso costituisca una condizione economica direttamente applicabile al contratto e possa considerarsi un tasso, o prezzo, o condizione la cui erronea indicazione sia sanzionata dall’art. 117 t.u.b. Pertanto l’ISC/TAEG non ha alcuna funzione essenziale e non incide sul piano della validità del contratto (cfr. Cass. n. 24690/2020) né sul contenuto della prestazione a carico del cliente.

In materia antiusura, l’art. 1815, comma secondo, c.c. pur sanzionando la pattuizione degli interessi usurari, preserva anche il prezzo del denaro, facendo seguire la sanzione della non debenza di qualsiasi interesse limitatamente al tipo di interesse che quella soglia abbia superato. Infatti, laddove l’interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi; ma resta l’applicazione dell’art. 1224 c.c., in quanto la nullità della clausola sugli interessi moratori non porta con sé anche quella degli interessi corrispettivi (cfr. Cass. n. 19597/2020).

Anche in caso di regolare svolgimento del rapporto, è riconosciuto al mutuatario – per una esigenza di certezza del diritto – un interesse ad agire per l’accertamento della nullità o inefficacia di una clausola, non essendo richiesta una lesione in atto del diritto stesso ed essendo sufficiente uno stato di incertezza; l’accertamento, tuttavia, non è automaticamente idoneo a valere in vista della futura applicazione di un interesse moratorio concreto, ma solo ad escludere che l’interesse sia dovuto.

Princìpi espressi, in grado di appello, nel giudizio promosso da una s.a.s. nei confronti di un ente di credito deducendo, con riferimento ad un mutuo con tasso variabile e un piano di ammortamento alla francese, l’indeterminatezza/indeterminabilità delle clausole relative agli interessi, l’usurarietà degli interessi ed oneri convenuti nonché l’applicazione di interessi anatocistici.

(Massime a cura di Simona Becchetti)