Corte d’Appello di Brescia, sentenza del 25 novembre 2022, n. 1403 – contratto di leasing

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La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori essendo la stessa finalizzata a sanzionare non solo la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria dovuta in relazione al contratto. In conseguenza dell’accertamento dell’usurarietà degli interessi moratori, ai sensi dell’art. 1815, comma 2, c.c., non saranno dovuti gli interessi moratori pattuiti, ferma restando, ai sensi dell’art. 1224, comma 1, c.c., la debenza degli interessi corrispettivi lecitamente convenuti, in relazione ai quali, dunque, nessuna pretesta restitutoria può essere giustificata e, pertanto, trovare accoglimento. La soglia sopra la quale gli interessi moratori sono da considerarsi usurari, infatti, va calcolata autonomamente rispetto agli interessi corrispettivi, in forza del principio per cui interessi moratori e corrispettivi hanno cause diverse e sono dovuti in momenti ben distinti, donde la scorrettezza di una loro mera sommatoria e del loro raffronto a un unico parametro.

L’inserimento di una c.d. “clausola di salvaguardia” in forza della quale l’eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale dovrà essere comunque mantenuta entro i limiti del c.d. “tasso soglia” antiusura di cui all’art. 2, comma 4, della legge 108/1997, trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell’oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca consistente nell’impegno a non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge. Pregiudiziale rispetto all’insorgenza dell’onere della banca di provare l’adempimento del predetto impegno assunto ai sensi della clausola di salvaguardia è però l’onere del debitore di provare il superamento del tasso soglia antiusura.

I principi sono stati espressi nell’ambito del giudizio di appello avverso sentenza di primo grado relativa a tre contratti di leasing immobiliari finalizzato ad, inter alia (i) accertare il superamento del tasso soglia d’usura di cui alla legge 108 del 1996 e, per l’effetto, rielaborare il piano dei pagamenti senza alcuna applicazione di interessi e determinare le somme indebitamente versate a titolo di interessi usurari, (ii) accertare che il tasso di mora alla data di stipula fosse superiore al tasso soglia di usura di cui alla legge n. 108 del 1996, (iii) accertare che il tasso leasing contrattuale non sia conforme al tasso effettivo globale e, pertanto, venga applicato il tasso sostitutivo di cui all’art. 117, settimo comma, d. lgs n. 285/1993. Inoltre, quale conseguenza dei predetti accertamenti, l’appellante ha richiesto di (i) dichiarare la nullità delle clausole contenenti le condizioni economiche dei predetti contratti di locazione finanziaria per la usurarietà degli interessi in essi pattuiti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1815, comma 2, c.c., (ii) imputare a capitale tutte le somme da essa pagate a titolo di interesse, nonché accertare e determinare le eventuali residue somme dovute a saldo e, pertanto, (iii) condannare la società di leasing al pagamento dei compensi e delle spese di giudizio.

La Corte d’Appello ha rigettato l’appello e, per l’effetto, ha confermato la sentenza impugnata. Pertanto la Corte d’Appello ha condannato alle spese legali l’appellante – utilizzatore dei contratti di leasing – risultato soccombente.

(Massime a cura di Emanuele Taddeolini Marangoni)