Decreto del 9 dicembre 2021 – Presidente: Dott.ssa Simonetta Bruno – Giudice relatore: Dott. Gianluigi Canali

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Nella procedura di concordato preventivo la proposta e l’attestazione devono: a) individuare, in primo luogo, i creditori e i rispettivi crediti e, in secondo luogo, qualora detti crediti fossero contestati, tenere conto della necessità di stanziamento di fondi per rischi, dando atto delle ragioni degli importi stanziati; b) precisare se i finanziamenti di natura chirografaria concessi dagli istituti di credito siano o meno assistiti dalla garanzia pubblicistica rilasciata dal fondo ex L. 662/96; c) verificare se il vincolo di destinazione di determinati beni possa essere oggetto di impugnazione da parte dei legittimari, per violazione della quota di legittima.

Al fine di valutare la convenienza del concordato rispetto all’ipotesi fallimentare, l’attestatore deve verificare: a) il momento in cui la perdita del capitale sociale si sia verificata; b) se i componenti dell’organo di controllo abbiano stipulato contratti di assicurazione e, in caso positivo, per quali somme nonché a quali condizioni contrattuali. Inoltre, l’attestatore, se nell’eseguire i propri stress test considera disponibili per la massa i fondi generici, è tenuto a spiegare perché, qualora si verificassero le prospettate circostanze sfavorevoli, il rischio che quei fondi siano volti a coprire verrebbe meno.

Principi espressi nel giudizio di ammissione al concordato preventivo, all’esito del quale il Tribunale ha giudicato inammissibile la proposta di concordato formulata, tenuto conto dell’esistenza di lacune e di criticità nel piano proposto e nell’attestazione, sia in relazione alla quantificazione del passivo concordatario sia con riferimento alle concrete possibilità di realizzo dell’attivo. Nello specifico, il Tribunale rilevava che la società debitrice non aveva preso in debita considerazione le pretese di alcuni professionisti e che l’attestazione risultava carente in relazione alla valutazione della convenienza del concordato preventivo rispetto all’ipotesi fallimentare.

(Massima cura di Simona Becchetti)