Sentenza del 10 luglio 2019 – Presidente relatore: Dott. Donato Pianta

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In ipotesi di controversia tra privati, un cittadino ed una società per azioni, avente per oggetto la misura degli interessi dovuti in forza di un contratto di diritto privato, sia pure disciplinato da norme speciali, e quindi di una controversia nella quale si controverte di diritti soggettivi, sussiste la giurisdizione ordinaria.

In materia di buoni postali fruttiferi, se l’ufficio postale è indicato, sui detti titoli, come soggetto debitore/pagatore, al quale i titolari dei buoni devono rivolgersi per assicurarsi il pagamento di quanto loro spettante, sussiste la legittimazione passiva dell’ufficio postale.

I principi sono stati espressi nel giudizio di appello promosso avverso la sentenza del Tribunale che aveva condannato la società appellante a versare in favore dell’appellato una somma a titolo di rimborso di sette buoni postali fruttiferi, costituita dal capitale originario e dall’ammontare degli interessi legali dall’introduzione della domanda giudiziale sino al saldo.

In particolare, l’appellante lamentava di non essere titolare del rapporto obbligatorio controverso ed eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.

(Massime a cura di Marika Lombardi)