Sentenza del 4 marzo 2021 – Giudice designato: Dott. Lorenzo Lentini

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A seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE n. C/383-18 dell’11.9.2019, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del finanziamento include tutti i costi a carico del consumatore. Può ritenersi pertanto superato l’orientamento giurisprudenziale nazionale che, ai fini della determinazione degli effetti dell’estinzione anticipata dei rapporti di credito al consumo, distingueva tra costi up-front e recurring.

Gli eventuali collaboratori (agenti, mediatori finanziari, promotori, etc.) di cui l’intermediario si avvalga ai fini dell’offerta fuori sede dei propri prodotti o servizi non fanno venir meno il rapporto contrattuale diretto con il cliente, con la conseguenza che sono riconducibili a detto rapporto contrattuale le commissioni di mediazione pagate ai collaboratori dell’intermediario.

Principi espressi nel giudizio d’appello promosso dal consumatore nei confronti della società finanziaria avverso la sentenza del Giudice di Pace, ai fini della restituzione del residuo delle commissioni e del premio assicurativo pagati a seguito di estinzione anticipata del finanziamento.

(Massime a cura di Lorena Fanelli)