Sentenza del 22 luglio 2020 – Presidente: Dott. Donato Pianta – Consigliere relatore: Dott. Giuseppe Magnoli

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Il requisito del know-how, ai fini della stipula del contratto di franchising, non costituisce un elemento indefettibile del tipo, posto che l’art. 1, comma 1, della L. n. 129/2004 espressamente stabilisce che “L’affiliazione commerciale (franchising) è il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi”. In tal senso, il contratto di affiliazione commerciale non deve quindi riguardare cumulativamente tutti gli aspetti regolati dalla norma, essendo di rilievo solo la concessione all’affiliato della disponibilità di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale – ossia, la sperimentata formula commerciale, che può concernere uno o più profili elencati dalla norma stessa – nell’ottica dell’inserimento dell’impresa dello stesso affiliato in una articolata rete territoriale riferibile all’affiliante e composta da una pluralità di altri affiliati, con lo scopo di commercializzare determinati beni o servizi. Sussistendo tale insieme ben può quindi configurarsi un contratto di franchising privo della clausola concernente la trasmissione del know-how dal franchisor al franchisee.

I principi sono stati espressi nel giudizio di appello promosso da due imprenditori, nella loro qualità di affiliati, nei confronti di una s.r.l. unipersonale, nella sua qualità di affiliante. In particolare, la parte appellante chiedeva l’accertamento della nullità del contratto di affiliazione commerciale concluso inter partes per l’insussistenza del know-how, quale oggetto del contratto, anche ex artt. 1325 e 1346 c.c. e comunque per il difetto delle caratteristiche prescritte ex lege, ai sensi dell’art. 1, comma 3, lett. a), L. n. 129/2004.

(Massima a cura di Marika Lombardi)