Decreto del 11 giugno 2020 – Presidente: Dott.ssa Simonetta Bruno – Giudice relatore: Dott. Stefano Franchioni

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Il credito di rivalsa di Mediocredito Centrale s.p.a., sorto per effetto del pagamento effettuato a favore della banca garantita dopo il fallimento della società beneficiaria, è da qualificarsi credito sopravvenuto, in quanto maturato successivamente alla sentenza dichiarativa di fallimento.

Il credito di rivalsa del garante sostituisce nella massa passiva quello del creditore comune, escludendolo dal concorso. Resta inapplicabile l’art. 101 l.f. considerando che si riferisce a crediti anteriori alla dichiarazione di fallimento. Neppure è ammissibile l’insinuazione senza limiti di tempo, dovendosi invece fissare – in coerenza con i principi di celerità e concentrazione dell’accertamento fallimentare e sulla scorta degli artt. 3 e 24 Cost. – il termine di un anno decorrente dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare.

È inammissibile l’insinuazione del credito da surroga, ai sensi dell’art. 61, comma 2, l.f., qualora non si dimostri il carattere integralmente satisfattivo delle ragioni creditorie, non essendo rilevante un pagamento parziale, sebbene idoneo ad estinguere l’obbligazione del solvens.

I principi sono stati espressi nel corso di un procedimento di opposizione allo stato passivo avente ad oggetto l’esclusione del credito di rivalsa di Mediocredito Centrale dal passivo fallimentare per ultratardività della domanda.

(Massime a cura di Alessandra Nodari)