Sentenza del 21 aprile 2020 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Davide Scaffidi

image_pdfimage_print

La disciplina applicabile per l’aumento di capitale deliberato da una società cooperativa a responsabilità limitata deve essere ricavata dagli artt. 2481 ss. c.c., norme da coordinare necessariamente con i principi generali della mutualità e dunque, in primo luogo, con il carattere della variabilità del capitale sociale di cui all’art. 2524 c.c. (di per sé confliggente con la necessità di modificare l’atto costitutivo a seguito di aumento). In particolare, l’art. 2524, co. 3, c.c. prescrive, ai fini dell’aumento di capitale, la necessaria adozione di una delibera nelle forme previste dagli artt. 2438 ss. c.c. (artt. 2481 ss. c.c. laddove trovi applicazione la disciplina delle s.r.l.) e quindi di una delibera dell’assemblea dei soci, salva l’ipotesi di delega statutaria agli amministratori, soggetta alle forme e agli adempimenti pubblicitari specificamente previsti per legge.

I principi sono stati espressi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla società cooperativa a responsabilità limitata Alfa, in qualità di socio sovventore, nei confronti della società cooperativa a responsabilità limitata Beta.

In particolare, Beta aveva richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo avente ad oggetto il pagamento da parte di Alfa della somma a titolo di versamento dell’importo residuo dovuto per l’aumento di capitale sociale di Beta, aumento di capitale che, tuttavia, all’esito del giudizio di opposizione, era risultato non essere mai stato validamente deliberato.

(Massima a cura di Marika Lombardi)