Da una previsione negoziale di intrasferibilità delle quote (c.d. lock up) inserita nello statuto di s.r.l. non può derivarsi l’inidoneità della quota a essere oggetto di un provvedimento di sequestro giudiziario, poiché l’inopponibilità alla società del negozio di trasferimento di una quota in violazione della clausola di lock up non incide sulla validità del negozio e, quindi, sull’astratta possibilità di emettere una pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c.
Principio espresso nel contesto di un reclamo avverso un’ordinanza cautelare di primo grado disponente il sequestro giudiziario di una quota di s.r.l. per inadempimento dell’obbligo di trasferimento della quota espressamente sancito in un accordo di ridefinizione degli assetti proprietari e di governance della società.
(Massima a cura di Giovanni Gitti)