Sentenza del 19 settembre 2019 – Presidente relatore: Dott. Donato Pianta

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Nel concordato preventivo la compensazione determina, ai sensi degli artt. 56 e 169 l. fall., una deroga alla regola del concorso ed è ammessa pure quando i presupposti di liquidità ed esigibilità, ex art. 1243 c.c., maturino dopo la data di presentazione della domanda di ammissione al concordato stesso, purché il fatto genetico delle rispettive obbligazioni sia sempre anteriore alla domanda (cfr. Cass. Civ., sez. I, 25 novembre 2015, n. 24046).

I principi sono stati espressi nel giudizio di appello promosso da una s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo avverso la sentenza del Tribunale che aveva rigettato la domanda di condanna nei confronti di una banca alla restituzione degli importi incassati durante la procedura.

(Massima a cura di Marika Lombardi)