Sentenza del 5 settembre 2019 – Giudice designato: Dott. Stefano Franchioni

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L’ordinanza di assegnazione del credito pignorato, emanata a seguito della positiva dichiarazione del terzo, rappresenta l’atto finale e conclusivo del procedimento di espropriazione verso terzi, determinante il trasferimento coattivo del credito pignorato dal debitore esecutato al creditore del medesimo, nonché il momento finale e l’atto giurisdizionale conclusivo del processo di espropriazione presso terzi, senza che, a tal fine, rilevi il disposto dell’art. 2928 c.c., secondo il quale il diritto dell’assegnatario verso il debitore si estingue solo con la riscossione del credito assegnato, che non ha l’effetto di perpetuare la procedura esecutiva ma solo effetti sostanziali a maggior tutela del creditore, sì da consentirgli, in caso di mancata riscossione, di intraprendere un nuovo procedimento esecutivo in base al medesimo titolo (conf. Cass., 3 agosto 2017, n. 19394).

La norma di cui all’art. 168, comma 1, l.f., in tema di divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore, non può ritenersi legittimamente applicabile anche al pagamento del terzo pignorato effettuato in adempimento dell’ordinanza di assegnazione del credito. Il procedimento di concordato preventivo non prevede, infatti, la possibilità di revocatorie o di azioni ai sensi dell’art. 44 l.f., e nemmeno è fornito di un ufficio abilitato ad agire in tal senso, essendo applicabili le sole disposizioni richiamate dall’art. 169 l.f. Pertanto, il pagamento di un debito preconcordatario deve ritenersi in sé legittimo, in quanto atto di ordinaria amministrazione, purché non integri l’ipotesi di un atto “diretto a frodare le ragioni dei creditori”.

Ai sensi dell’art. 67, comma 2, l.f., la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente deve essere effettiva, ma può essere provata anche con indizi e fondata su elementi di fatto, purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività (conf. Cass., 8 febbraio 2019, n. 3854).

Principi espressi nell’ambito di un procedimento in cui il fallimento della s.p.a. debitrice conveniva in giudizio il creditore per ottenere la declaratoria di inefficacia ex art. 168 l.f. o, in subordine, ex art. 67, comma 2, l.f., del pagamento effettuato dal debitor debitoris a favore del creditore e la conseguente condanna di quest’ultimo a versare detta somma al fallimento.

(Massime a cura di Giulia Ballerini)